L'affidamento condiviso o la genitorialità condivisa è la situazione giuridica che si verifica quando entrambi i genitori mantengono la custodia e la custodia dei loro figli minori dopo la rottura della coppia (separazione o divorzio). Quando viene concessa l'affidamento congiunto, entrambi i genitori mantengono gli stessi diritti e doveri riguardo all'educazione dei loro figli, consentendo a entrambi di vivere con i bambini in periodi alterni come stabilito da un giudice.
Questo tipo di affidamento sta diventando sempre più frequente in molti Paesi, essendo la formula opposta al regime di affidamento tradizionalmente più diffuso: affidamento monoparentale a favore della madre.
A seconda di quanto pattuito, i minori possono risiedere temporaneamente nella residenza abituale del genitore cui corrisponde durante tale periodo, alternando quindi abitazioni, oppure può essere convenuto che i minori risiedano sempre nella casa coniugale e siano i genitori coloro che si spostano alternativamente per esercitare l'affidamento.
Il fatto che l'affidamento sia condiviso non implica necessariamente che entrambi i genitori condividano l'affidamento del minore in periodi della stessa durata, poiché a seconda delle circostanze personali di ciascun caso potrebbe essere che, sebbene l'affidamento sia condiviso, i minori risiedono per un periodo più lungo con uno dei genitori.
L'argomento principale a difesa dell'affidamento congiunto è nel benessere del minore, permettendogli di crescere avendo una relazione con entrambi i genitori.
Generalmente, quando esiste un regime di affidamento congiunto, viene eliminata la necessità che uno dei genitori debba pagare gli alimenti o il mantenimento all'ex partner per crescere il figlio, poiché entrambi i genitori devono essere responsabili delle normali spese del minore.
Si tenga inoltre conto che per concedere l'affidamento congiunto è necessario avere l'approvazione del giudice, che terrà conto di fattori quali la vicinanza tra le case dei genitori, le preferenze dei minori, l'età dei figli o assistenza precedente fornita da ciascun genitore nel processo genitoriale.